Capo II

Art. 3

In vigore dal 4 giu 1998
1. Gli alloggi di cui all' sono assegnati tenendo conto del rapporto tra vani e composizione numerica del nucleo familiare. 2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani, calcolato in base all', comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e composizione numerica del nucleo familiare. 3. I criteri cui, in linea di massima, occorre far riferimento sono i seguenti: a) da 1 a 2 unità: 2 vani più servizi; b) da 3 a 4 unità: 3 vani più servizi; c) da 5 a 6 unità: 4 vani più servizi; d) da 7 unità ad oltre: 5 vani più servizi. 4. Ai fini della determinazione dei vani da assegnare sono presi in considerazione, oltre al coniuge, gli ascendenti, e i discendenti conviventi ed ogni altro convivente.
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