Capo I

Art. 2

In vigore dal 4 giu 1998
1. La ricognizione degli alloggi del patrimonio dello Stato è effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è aggiornata ogni tre anni con provvedimento del Direttore generale del dipartimento del territorio che determina il passaggio dei medesimi al patrimonio indisponibile dello Stato. 2. È fatto obbligo agli uffici periferici competenti per territorio di predisporre la relativa annotazione nei registri di consistenza della destinazione d'uso dell'alloggio assegnato. 3. Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate demanio, notificano la predetta destinazione all'utilizzatore, ove già esistente, con la contestuale avvertenza della sottoposizione del cespite al regime giuridico ed amministrativo conseguente al passaggio dell'immobile alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile.
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