Capo II

Art. 5

In vigore dal 4 giu 1998
1. L'utilizzazione degli alloggi agli aventi diritto è assentita mediante concessione contratto di durata sessennale, verso corresponsione del canone determinato secondo i criteri di cui agli . 2. La concessione è sottoposta alla condizione risolutiva della permanenza in servizio del concessionario ed alla perdurante assegnazione del medesimo ad un ufficio finanziario avente sede nel comune dove è sito l'alloggio o in un comune distante non più di 150 chilometri da quello della precedente sede di servizio.
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