Capo II
Art. 10
In vigore dal 4 giu 1998
1. La commissione ministeriale, di cui all', è costituita da un funzionario e da altri due membri scelti con il doppio sorteggio tra tutti i dipendenti.
2. Un primo sorteggio è effettuato tra i soli funzionari, il secondo tra la generalità dei dipendenti.
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