Capo II

Art. 11

In vigore dal 4 giu 1998
1. I requisiti richiesti a ciascun interessato all'alloggio sono: a) essere dipendente dell'amministrazione finanziaria; b) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione nello stesso comune o nel comune di residenza che disti non oltre 150 chilometri da quello della sede di servizio, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare o in qualsiasi altra località ove all'alloggio sia attribuibile un reddito annuo ai fini IRPEF superiore a lire 6 milioni; c) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, con il concorso, con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro ente pubblico nel luogo di servizio o nel comune di residenza distante non oltre 150 chilometri da quello della sede di servizio.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-04-14;152#art-11

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Art. 11 Regolamento recante norme per l'individuazione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalita' di pagamento del canone, delle cause di cessazione dall'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile. — Testo vigente | Portale Normativo