Capo II
Art. 6
In vigore dal 4 giu 1998
1. In conformità a quanto stabilito dall', comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli alloggi di cui all', comma 1, lettere a) e c), del presente decreto sono attribuiti mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria trasferiti o assegnati, in esecuzione del programma di mobilità del personale di cui all', comma 197, della citata legge n. 549 del 1995, nonché al personale della Guardia di finanza trasferito o assegnato d'ufficio ai sensi del medesimo comma.
2. Nell'ipotesi che gli immobili di cui al comma 1 risultano in eccedenza rispetto alle esigenze del suddetto personale gli stessi possono essere concessi ai rimanenti dipendenti civili del Ministero delle finanze.
3. Gli alloggi acquistati con le risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze ai sensi dell', comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono attribuiti mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti secondo il programma di mobilità di cui all', comma 197, della legge n. 549 del 1995.
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