Capo II
Art. 8
In vigore dal 4 giu 1998
1. Gli uffici del territorio, ove istituiti, e gli uffici del registro demanio riscuotono gli importi relativi al pagamento dei canoni degli immobili di cui all'.
2. Le somme provenienti dal pagamento dei canoni degli immobili di cui all', comma 1, lettere a) e c), sono iscritte nei relativi capitoli di bilancio delle entrate dello Stato, mentre quelle derivanti dai canoni degli immobili di cui all', comma 1, lettera b), sono trasferite nella cassa del fondo di previdenza, decurtate del 10% del loro ammontare che è versato negli stessi capitoli di bilancio delle entrate dello Stato, a titolo di spese di gestione.
3. I canoni non versati dal concessionario alle previste scadenze, sono riscossi coattivamente dal competente servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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