Capo II
Art. 12
In vigore dal 4 giu 1998
1. Il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi è pubblicato negli uffici finanziari della provincia dove si trovano gli immobili ed è affisso per quindici giorni nell'albo dei medesimi.
2. Nel bando sono indicati:
a) il luogo dove si trovano gli alloggi;
b) la tipologia degli alloggi;
c) i requisiti soggettivi in possesso al momento della pubblicazione del bando;
d) la misura del canone di concessione, che è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, in base alle leggi vigenti al momento della pubblicazione del bando.
Storico versioni
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