Capo II

Art. 12

In vigore dal 4 giu 1998
1. Il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi è pubblicato negli uffici finanziari della provincia dove si trovano gli immobili ed è affisso per quindici giorni nell'albo dei medesimi. 2. Nel bando sono indicati: a) il luogo dove si trovano gli alloggi; b) la tipologia degli alloggi; c) i requisiti soggettivi in possesso al momento della pubblicazione del bando; d) la misura del canone di concessione, che è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, in base alle leggi vigenti al momento della pubblicazione del bando.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-04-14;152#art-12

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Art. 12 Regolamento recante norme per l'individuazione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalita' di pagamento del canone, delle cause di cessazione dall'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile. — Testo vigente | Portale Normativo