Capo II
Art. 15
In vigore dal 4 giu 1998
1. Entro il termine di trenta giorni la direzione compartimentale del territorio approva la predetta graduatoria. La commissione procede alla pubblicazione della graduatoria, che è affissa per quindici giorni consecutivi in luogo aperto al pubblico.
2. Eseguite le formalità della pubblicazione, la commissione emana il provvedimento di assegnazione che è notificato agli aventi diritto, a cura degli uffici del territorio ovvero delle sezioni staccate demanio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-04-14;152#art-15