Capo II

Art. 15

In vigore dal 4 giu 1998
1. Entro il termine di trenta giorni la direzione compartimentale del territorio approva la predetta graduatoria. La commissione procede alla pubblicazione della graduatoria, che è affissa per quindici giorni consecutivi in luogo aperto al pubblico. 2. Eseguite le formalità della pubblicazione, la commissione emana il provvedimento di assegnazione che è notificato agli aventi diritto, a cura degli uffici del territorio ovvero delle sezioni staccate demanio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-04-14;152#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo