Capo III
Art. 19
In vigore dal 4 giu 1998
1. Il provvedimento di decadenza o di revoca dell'assegnazione comporta il conseguente obbligo di rilasciare l'alloggio entro il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento.
2. I direttori degli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero quelli delle sezioni staccate demanio della provincia nel cui ambito è ubicato l'alloggio sono competenti ad emanare l'ordinanza di sfratto per il rilascio coattivo degli alloggi.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possono avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e possono esercitare i poteri derivanti dagli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile e dall' della legge 27 giugno 1949, n. 329.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 1998
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 212
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Nota redazionale
Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/5/1998, n. 123 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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