Capo III
Art. 18
In vigore dal 4 giu 1998
1. La direzione compartimentale del territorio è competente a dichiarare la decadenza e a revocare l'assegnazione dell'alloggio, oltre che nell'ipotesi di cui all', nei seguenti casi:
a) concessione contratto ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi;
b) cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso;
c) mancata abitazione dell'alloggio;
d) trasferimento ad altra sede distante oltre 150 chilometri da quella di precedente servizio;
e) cessazione dal servizio;
f) acquisto di alloggio libero e disponibile nella sede di servizio o nel comune di residenza che non disti più di 150 chilometri da quello di servizio, successivamente all'assegnazione.
2. Non dà luogo a provvedimento di revoca dell'assegnazione il trasferimento ad una sede di servizio posta in un comune limitrofo a quello in cui è situato l'immobile.
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