Capo I
Art. 1
In vigore dal 4 giu 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l', comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione della tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalità di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
Visto l', commi 197, 199, 200, 201 e 204 della legge n. 549 del 1995;
Visto l', comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'aggiornamento del canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio e del patrimonio dello Stato;
Ritenuta la necessità di stabilire appositi criteri per l'individuazione della tipologia degli alloggi, da assentire in concessione;
Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire i criteri di valutazione ai quali deve farsi riferimento per l'assegnazione dei suddetti alloggi, le modalità di pagamento del canone, nonché le cause di cessazione dell'assegnazione, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;
Ravvisata l'opportunità di individuare gli organi competenti ad emanare l'ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
Visti gli e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visti gli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
Ritenuto che la soppressione dell'inciso "ove gestiti dagli uffici del dipartimento del territorio" chiesta dal Consiglio di Stato relativamente all', comma 3, per evitare l'equivoco che, ove tali alloggi non siano gestiti dal predetto dipartimento, essi siano utilizzabili in modo difforme da quanto previsto dall', comma 200, della legge n. 549 del 1995, deve ritenersi riferibile anche all', comma 1, lettera b), ed all', comma 2, poiché anche tali disposizioni fanno riferimento agli alloggi di cui all', comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-8727 del 16 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Sono oggetto del presente decreto:
a) gli immobili ad uso abitativo appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato liberi e disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle sedi interessate dalla mobilità dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria di cui all', comma 197 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) gli immobili ad uso abitativo acquistati con le risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze di cui all', comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n.549, da attribuire mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi dell', comma 197, della citata legge n. 549 del 1995;
c) gli immobili di proprietà dello Stato che si rendono disponibili per scadenza naturale del titolo ovvero per esercizio di azioni di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui si tratta di alloggi occupati senza titolo.
2. Per gli occupanti in possesso di titolo, sia che si tratti di privati che di dipendenti pubblici, il rilascio è previsto alla scadenza naturale del titolo e, comunque, non prima del decorso di tre anni dall'emanazione del presente decreto.
3. Gli utilizzatori degli immobili occupati senza titolo devono lasciare gli alloggi liberi da persone e cose, entro il termine di un anno dalla notifica del passaggio del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.
4. Sono fatte salve tutte le eccezioni previste dalle normative vigenti in materia di immobili e di parti di immobili destinati ad esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
Storico versioni
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