Art. 8

Aromi e semilavorati per prodotti alimentari

In vigore dal 24 ott 1996
1. L'impiego dell'alcole etilico, in esenzione d'accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera f), del testo unico, nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume, deve essere effettuato in regime di deposito fiscale. Alla stessa condizione è sottoposto l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche per l'ottenimento di prodotti semilavorati destinati alle utilizzazioni di cui alla lettera g) del comma 3 del citato art. 27. Beneficiano dell'esonero dall'accisa l'alcole e le bevande alcoliche contenuti negli aromi e nei semilavorati provenienti dall'estero, se destinati agli impieghi agevolati di cui alle lettere f) e g) del comma 3 del medesimo art. 27. 2. Per la circolazione degli aromi di cui al codice NC 3302, non diretti a depositi fiscali e dichiarati destinati ad usi esenti, non è prescritto il documento di cui al comma 2 dell' e gli utilizzatori di tali prodotti non sono sottoposti alla disciplina di cui agli ; i suddetti utilizzatori devono però presentare, preventivamente e "una tantum", apposita dichiarazione d'impiego all'UTF competente sui propri impianti; dichiarazione analoga deve essere presentata ai propri fornitori, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma. Resta ferma la facoltà dell'UTF di controllare, mediante sopralluogo, l'effettiva utilizzazione degli aromi. I destinatari, per usi tassati, degli aromi sopracitati provenienti da Paesi membri senza la scorta del documento di accompagnamento comunitario per merce in regime sospensivo devono comunicare al competente UTF la ricezione di ciascuna partita, entro il primo giorno non festivo successivo a quello dell'arrivo del prodotto. 3. Gli utilizzatori in usi esenti degli aromi del codice NC 2106 sono soggetti alla disciplina di cui agli .
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