Art. 10
Restituzione dell'accisa sui prodotti alcolici impiegati in usi esenti o non più idonei al consumo umano
In vigore dal 24 ott 1996
Restituzione dell'accisa sui prodotti alcolici impiegati
in usi esenti o non più idonei al consumo umano
1. Nel caso in cui è previsto l'impiego, in esenzione d'accisa, di alcole non denaturato o di bevande alcoliche, possono essere anche utilizzati prodotti ad imposta assolta, purchè non condizionati in recipienti contrassegnati. In tale evenienza, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa a norma dell'art. 27, comma 4, del testo unico, deve essere seguita la procedura di cui agli , con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita richiesta al competente UTF.
2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione, presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, semprechè dotati di attrezzature riconosciute idonee allo scopo dalle autorità competenti. La presa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell' del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneità, dei prodotti al consumo umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni.
Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette.
Storico versioni
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