Art. 9
Impiego di alcole per analisi, prove di produzione o fini scientifici
In vigore dal 3 gen 1997
Impiego di alcole per analisi, prove di produzione o fini scientifici
1. Sono esenti da accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera
h), del testo unico, gli spiriti e le altre bevande alcoliche destinati da depositari autorizzati, sulla base di programmi preventivamente comunicati all'UTF od alla dogana competenti, ad essere utilizzati come campioni per analisi da parte di laboratori chimici, propri o di terzi. Tali quantitativi possono essere ridotti dai suddetti uffici, qualora, sentito il competente laboratorio chimico compartimentale, dovessero risultare eccedenti le effettive necessità analitiche. I quantitativi destinati alle analisi vengono scaricati dai registri del depositario autorizzato, sui quali deve essere riportata l'indicazione dei laboratori dove vengono utilizzati, con gli estremi del documento di accompagnamento emesso, obbligatorio per qualsiasi quantità, recante la stampigliatura "Valido per prodotti per analisi". La suddetta bolletta deve essere conservata dal destinatario per un periodo di tre anni.
2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle suddette attività, al competente UTF, indicando le caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che intende impiegare nonché il nominativo del fornitore. L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito, qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale, rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie contabilità e trascriverne gli estremi, in luogo del codice d'accisa, sul documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto, reso valido per la circolazione in territorio nazionale mediante la stampigliatura: "Valido per la circolazione interna". Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore, che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai fini della compilazione dell'apposita casella del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del rispetto della procedura prevista, per gli operatori non registrati, dall', comma 3, del testo unico, eccezion fatta per il pagamento dell'accisa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-07-09;524#art-9