Art. 3
Impiego di alcole in esenzione d'accisa per la produzione di medicinali o prodotti alimentari
In vigore dal 24 ott 1996
Impiego di alcole in esenzione d'accisa
per la produzione di medicinali o prodotti alimentari
1. L'impiego dell'alcole etilico o delle bevande alcoliche, in esenzione d'accisa, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettere d) e g), del testo unico viene effettuato senza preventiva denaturazione. Agli effetti della predetta lettera d), per impiego nella fabbricazione di medicinali si intende quello in cui l'alcole rimane nel medicinale medesimo.
2. È esonerato dall'accisa l'alcole contenuto nei medicinali, provenienti dall'estero, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, lettera d), del testo unico, nonché nei prodotti alimentari, nei limiti previsti dalla successiva lettera g) della medesima norma, anch'essi provenienti dall'estero. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di sottoporre ad analisi campioni di tali prodotti, per il controllo dell'osservanza delle suddette condizioni.
3. Chiunque intende utilizzare alcole etilico o bevande alcoliche, in esenzione d'imposta, negli impieghi di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto all', comma 1, deve farne denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve, inoltre, essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi l'alcole etilico o le bevande alcoliche, riportante le seguenti ulteriori informazioni:
a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;
b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;
c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione, con l'indicazione del relativo grado alcolico;
d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno.
4. La denuncia di cui al comma 3 deve, altresì, contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato di cui all' del testo unico.
Le ditte che impiegano, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettera g), del testo unico, quantità di alcole o di bevande alcoliche in misura non superiore ai 2.000 litri idrati per anno non sono tenute alla presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di custodia dei suddetti prodotti.
5. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti alcolici esenti; determina, se necessario con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato; prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti; provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, previa corresponsione del relativo diritto, la licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici esenti. Per le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4, il controllo della capacità dei serbatoi e dei parametri d'impiego può essere effettuato nell'ambito dei controlli successivi ed eventuali, ed in nessun caso viene prescritta l'installazione di apparecchiature e strumenti.
6. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.
7. Le modifiche alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-07-09;524#art-3