Art. 6
Impiego di alcole nella produzione dell'aceto
In vigore dal 24 ott 1996
1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del testo unico, nella produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido acetico glaciale.
2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si seguono, in quanto applicabili, le modalità di cui all'.
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