Art. 11

Disposizioni varie

In vigore dal 24 ott 1996
1. L'alcole etilico denaturato utilizzato, da solo o in miscela, come carburante è soggetto alla disciplina fiscale prevista dall'art. 21, comma 5, del testo unico. 2. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni previste e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF. 3. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.
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