Art. 12

Scritturazione e conservazione dei registri

In vigore dal 24 ott 1996
1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF. 3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza. 4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.
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Scritturazione e conservazione dei registri (Art. 12 Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole) — Testo vigente | Portale Normativo