Art. 14

Periodo transitorio

In vigore dal 24 ott 1996
1. È autorizzato l'impiego, fino ad esaurimento, dell'alcole denaturato con denaturante generale prodotto secondo la precedente formulazione. 2. In luogo dei documenti di accompagnamento per la circolazione interna di cui all', comma 9, ed all', comma 7, è consentita l'utilizzazione, fino ad esaurimento, rispettivamente, delle bollette di legittimazione mod. C 39 e delle bollette di cauzione mod. C 21, emesse direttamente dalle ditte utilizzatrici e munite, a seconda dei casi della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall', comma 9, (ovvero dall', comma 7) del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524". È consentita del pari l'utilizzazione, fino al termine del corrente anno finanziario, dei registri fiscali in uso. 3. Le giacenze di alcoli "greggi" e simili che si trovino in regime sospensivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono riassunte in carico in base al tenore effettivo di alcole etilico, apportando a tal fine le necessarie correzioni alle contabilizzazioni in atto. 4. Restano valide le licenze o le autorizzazioni alla denaturazione, al deposito ed all'impiego di alcole denaturato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali adeguamenti alla nuova procedura devono essere effettuati entro centoventi giorni dalla data suddetta, integrando a tal fine la documentazione già presentata. 5. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF ad approvvigionarsi di alcole etilico non denaturato o di bevande alcoliche per utilizzarli negli usi previsti dal presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro centoventi giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 luglio 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1996 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 38
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Periodo transitorio (Art. 14 Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole) — Testo vigente | Portale Normativo