Art. 13

Vigilanza e penalità

In vigore dal 24 ott 1996
1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano l'alcole e le bevande alcoliche agevolate, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari. 2. Sulle deficienze di prodotti alcolici agevolati riscontrate presso gli opifici d'impiego di cui al presente regolamento in misura superiore ai cali previsti. dall', comma 3, del testo unico, sulle perdite eccedenti quelle corrispondenti ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di cali. 3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.
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Vigilanza e penalità (Art. 13 Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole) — Testo vigente | Portale Normativo