Art. 4

Registrazioni e documenti di circolazione

In vigore dal 3 gen 1997
1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti alcolici agevolati di cui all' sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente, nella parte del carico, le quantità dei suddetti prodotti introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti ottenuti. 2. I prodotti alcolici agevolati di provenienza nazionale possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da Paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. In quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dalla dogana su stampato fornito dagli interessati. L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana, che lo allega alla bolletta d'importazione, entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo, il cui esemplare n. 3 viene restituito munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico. 3. La ditta utilizzatrice è tenuta a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le singole partite di prodotti alcolici agevolati introdotte, con gli estremi dei documenti di accompagnamento, i quantitativi complessivamente utilizzati ed i prodotti ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferiscono. 4. Le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell' effettuano lo scarico previsto nel comma 1 del presente articolo mensilmente anziché giornalmente e compilano il prospetto di cui al comma 3 annualmente anziché mensilmente, provvedendo alla sua trasmissione all'UTF entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-07-09;524#art-4

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