Art. 7

Impiego di alcole negli usi di cui all'art. 27, comma 3 lettere e) ed i), del testo unico

In vigore dal 24 ott 1996
Impiego di alcole negli usi di cui all'art. 27, comma 3 lettere e) ed i), del testo unico 1. L'alcole etilico impiegato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera e), del testo unico, nel processo di fabbricazione di un prodotto che non lo contiene, deve essere denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. La denaturazione con denaturante speciale, la circolazione dell'alcole denaturato con denaturante speciale e la sua utilizzazione sono effettuate secondo le modalità di cui all'. 2. Qualora, per comprovati motivi igienico-sanitari riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, non fosse possibile la denaturazione, l'impiego dell'alcole negli usi di cui al precedente comma 1 viene effettuato con modalità analoghe a quelle stabilite dagli . 3. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche all'alcole etilico impiegato, in esenzione d'imposta, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera i), del testo unico, nella fabbricazione di componenti non soggetti ad accisa ai sensi del decreto-legge medesimo, intendendosi tale fabbricazione come la trasformazione chimica dell'alcole in un altro composto. La produzione dell'aceto rimane assoggettata alla procedura di cui all'.
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