Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 32
Proroga dei termini contrattuali
In vigore dal 28 feb 1996
1. L'evento ritardante l'esecuzione del contratto, se notificato secondo le modalità di cui al precedente articolo, può essere addotto dal fornitore a sostegno della domanda di proroga ai termini contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che sia scaduto il termine contrattuale cui la domanda stessa si riferisce.
2. L'Amministrazione, semprechè le esigenze del servizio lo consentano e gli eventi dedotti rivestano le caratteristiche del caso di forza maggiore e non siano imputabili all'imprenditore, potrà protrarre i termini di consegna.
3. La proroga concessa esonera l'impresa dalle penalità contrattuali per tutta la durata di essa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-32