Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo IV

Art. 33

Adempimenti per la consegna

In vigore dal 28 feb 1996
1. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzino ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel diverso termine di tempo che sarà di volta in volta stabilito), della qualità e quantità del materiale che presenta. 2. All'atto della consegna il fornitore deve produrre, in doppio originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per quantità delle merci che presenta. Uno degli originali è restituito al fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti dopo collaudo ed accettazione, è stata ricevuta in deposito. 3. Nella dichiarazione di ricevuta dovranno essere posti in evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera.
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Adempimenti per la consegna (Art. 33 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo