Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 30
Esecuzione anticipata del contratto
In vigore dal 28 feb 1996
1. In casi di urgenza l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere, secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione anticipata del contratto entro il limite massimo del quinto del valore contrattuale. Qualora il contratto non venisse perfezionato nei modi di legge, l'aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento delle provviste o lavorazioni effettivamente eseguite ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-30