Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo IV

Art. 35

Tolleranza del ventesimo

In vigore dal 28 feb 1996
1. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, è ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in più o in meno della quantità complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantità complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Il termine per la consegna dell'eventuale eccedenza, nei limiti del ventesimo, è quello stesso stabilito per l'esecuzione della provvista. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi a rate successive la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in aumento o in diminuzione dell'ultima rata. 2. Se alla scandenza del contratto il fornitore abbia consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e non superiore ai ventuno ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà esaurito. 3. Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facoltà di effettuare, in una sola volta, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe di cui ai successivi articoli. 4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce ad ogni singola richiesta. 5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il limite di tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e con le modalità stabiliti per le merci rifiutate.
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Tolleranza del ventesimo (Art. 35 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo