Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo IV

Art. 31

Ritardi nell'esecuzione del contratto

In vigore dal 28 feb 1996
1. Qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto dovrà essere notificato per iscritto, entro cinque giorni dal suo insorgere, dal fornitore all'ente cui è affidata l'esecuzione del contratto.
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Ritardi nell'esecuzione del contratto (Art. 31 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo