Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 31
Ritardi nell'esecuzione del contratto
In vigore dal 28 feb 1996
1. Qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto dovrà essere notificato per iscritto, entro cinque giorni dal suo insorgere, dal fornitore all'ente cui è affidata l'esecuzione del contratto.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-31