Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo IV

Art. 28

Invariabilità del prezzo contrattuale

In vigore dal 28 feb 1996
1. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. 2. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dalla impresa a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente. 3. Ove non diversamente previsto in contratto, il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile.
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Invariabilità del prezzo contrattuale (Art. 28 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo