Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo IV

Art. 29

Luogo e termini della consegna

In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore deve effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini indicati dal contratto.
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Luogo e termini della consegna (Art. 29 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo