Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 29
Luogo e termini della consegna
In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore deve effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini indicati dal contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-29