Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo III
Art. 25
Approvazione del contratto
In vigore dal 28 feb 1996
1. Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorità competenti con la formalità del decreto e le modalità stabilite dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
2. Tale approvazione dovrà essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto.
3. In caso di ritardo oltre il detto termine, l'aggiudicatario avrà diritto di ottenere lo scioglimento dal contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute per la stipulazione di esso, senza interessi.
4. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'Amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, l'altro contraente voglia essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'Amministrazione appaltante tale sua volontà, mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti se, prima che essa pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.
5. Del pari l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al rimborso delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione non ritenga di approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art.
113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-25