Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo II

Art. 21

Depositi cauzionali per materiali di proprietà dello Stato e per le vendite

In vigore dal 28 feb 1996
1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprietà dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potrà essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore. 2. La cauzione per le vendite è ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.
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Depositi cauzionali per materiali di proprietà dello Stato e per le vendite (Art. 21 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo