Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo II
Art. 21
Depositi cauzionali per materiali di proprietà dello Stato e per le vendite
In vigore dal 28 feb 1996
1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprietà dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potrà essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore.
2. La cauzione per le vendite è ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-21