Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 27
Decorrenza del termine di esecuzione
In vigore dal 28 feb 1996
1. Il termine di esecuzione dei contratti decorre dalla notifica dell'avvenuta approvazione effettuata alla ditta.
2. Tale notifica si intende comunque avvenuta il giorno successivo alla data della effettiva ricezione della comunicazione dell'Amministrazione, salvo prova contraria a carico della ditta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-27