Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 34
Spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna
In vigore dal 28 feb 1996
1. Tutte le spese di imballaggio e di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura saranno a carico del deliberatario il quale dovrà, pertanto, a suo rischio e pericolo, far la consegna dei materiali di cui abbia assunto la fornitura o la lavorazione liberi da qualunque spesa.
2. Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore.
3. Saranno di conseguenza a carico del fornitore tutti i movimenti che le merci stesse dovranno subire sia all'atto dell'introduzione, per essere tolte dai carri o da altri mezzi di traporto e per essere eventualmente liberate dalle casse, dalle tele o dagli imballaggi in genere, sia all'atto del collaudo.
Storico versioni
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