Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 36
Aumenti o diminuzioni di un quinto
In vigore dal 28 feb 1996
1. Ai sensi e per gli effetti dell' della legge 18 novembre 1923, n. 2440, è implicito in ogni contratto, ancorchè non sia formalmente dichiarato, il diritto da parte dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di effettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ordinazioni fino a concorrenza di una somma complessiva maggiore o minore di un quinto di quella indicata nel contratto stesso quale ammontare complessivo della fornitura.
2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti più articoli, la facoltà di dare ordinazioni per un quinto in più o in meno dell'ammontare presunto potrà essere limitata a qualche articolo o estesa a tutti a giudizio dell'Amministrazione, sempre nei limiti dell'ammontare complessivo.
3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, la tolleranza del ventesimo di cui all'articolo precedente è ammessa solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura non eccedano il limite del quinto.
Storico versioni
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