Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 41
Richiami e diffide in corso di esecuzione
In vigore dal 28 feb 1996
1. L'impresa, che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, deve essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.
2. Ove la stessa impresa, nel corso dello stesso anno, incorra in altra diffida per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a un anno. Nei casi di grave recidiva, può anche escluderla per un periodo non inferiore a due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-41