Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo IV
Art. 42
Ritiro dei materiali venduti
In vigore dal 28 feb 1996
1. I materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini dell'Amministrazione se non sarà esibita all'ufficio competente la quietanza di tesoreria comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi.
2. I termini per il ritiro dei materiali venduti da fissare nelle condizioni particolari decorreranno dal giorno successivo a quello della data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto.
3. In caso di ritardo si applicheranno le penalità previste nel presente capitolato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-42