Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo IV

Art. 42

Ritiro dei materiali venduti

In vigore dal 28 feb 1996
1. I materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini dell'Amministrazione se non sarà esibita all'ufficio competente la quietanza di tesoreria comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi. 2. I termini per il ritiro dei materiali venduti da fissare nelle condizioni particolari decorreranno dal giorno successivo a quello della data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto. 3. In caso di ritardo si applicheranno le penalità previste nel presente capitolato.
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Ritiro dei materiali venduti (Art. 42 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo