Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 43
Trasferimento della proprietà dei beni forniti
In vigore dal 28 feb 1996
1. La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all'Amministrazione:
a) dalla data del collaudo favorevole, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;
b) dalla data di consegna, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa.
2. Restano pertanto a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa di collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-43