Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 47
Facoltà del fornitore
In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore ha la facoltà di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sarà preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione.
2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmerà la validità del collaudo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-47