Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 47

Facoltà del fornitore

In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore ha la facoltà di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sarà preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione. 2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmerà la validità del collaudo.
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Facoltà del fornitore (Art. 47 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo