Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 51

Commissione centrale per i collaudi in appello

In vigore dal 28 feb 1996
1. In occasione del riesame, la commissione centrale pei collaudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantità di materiali e di provviste che reputerà necessaria. 2. La commissione di appello può deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilità, ciò indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo