Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 51
Commissione centrale per i collaudi in appello
In vigore dal 28 feb 1996
1. In occasione del riesame, la commissione centrale pei collaudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantità di materiali e di provviste che reputerà necessaria.
2. La commissione di appello può deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilità, ciò indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-51