Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 53
Conseguenza delle decisioni della Commissione centrale per i collaudi in appello
In vigore dal 28 feb 1996
1. Quando l'impresa, nel corso di un anno a decorrere dalla data del primo giudizio di rifiuto, riceve un secondo giudizio di rifiuto da parte della commissione centrale pei collaudi in appello per partite diverse o per distinti lotti di un'unica partita, qualunque sia l'oggetto della fornitura, l'Amministrazione provvederà ad escludere l'impresa dalla partecipazione alle gare per un periodo di un anno a decorrere dalla data del secondo giudizio.
2. Eguale trattamento è riservato all'impresa che, in analoghe condizioni, riceve tre giudizi di accettazione con uno sconto superiore al cinque per cento.
3. L'impresa che ricada, durante il biennio successivo, nelle situazioni di cui ai precedenti commi, sarà, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a due anni.
Storico versioni
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