Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo VI
Art. 58
Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista
In vigore dal 28 feb 1996
1. Scaduto il termine utile per la consegna della provvista, l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della durata che essa stessa stabilirà insindacabilmente, anche in relazione alle esigenze del servizio, avrà facoltà (ove tale termine sia trascorso infruttuosamente per tutta o parte della consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto.
2. L'Amministrazione potrà esercitare la suddetta facoltà appena scaduto il termine utile di una qualsiasi delle rate e senza attendere che siano trascorsi i termini delle eventuali altre rate successive.
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