Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo VII
Art. 62
Casi di applicazione
In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità:
a) quando si renda colpevole di frode;
b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata;
c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte;
d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonché la data di inizio della produzione;
e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-62