Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo VII

Art. 64

Modalità di applicazione

In vigore dal 28 feb 1996
1. Le penalità si applicano: a) sul valore della partita in caso di frode; b) sull'intero ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell'; c) sull'importo della quantità non consegnata, se la inesecuzione sia parziale; d) sull'importo della quantità non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne; e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro. 2. L'ammmontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa. 3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, dovrà essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.
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