Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo VII
Art. 64
Modalità di applicazione
In vigore dal 28 feb 1996
1. Le penalità si applicano:
a) sul valore della partita in caso di frode;
b) sull'intero ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell';
c) sull'importo della quantità non consegnata, se la inesecuzione sia parziale;
d) sull'importo della quantità non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne;
e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro.
2. L'ammmontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa.
3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, dovrà essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-64