Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo VII

Art. 63

Calcolo delle penalità

In vigore dal 28 feb 1996
1. Nel caso di cui all', comma 1, lettera a), il fornitore sarà sottoposto alla penalità fissa del dieci per cento e l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione. 2. Nel caso di cui all', comma 1, lettera b), alla multa progressiva nelle seguenti proporzioni: - per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento; - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; - per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento; - per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8 per cento; - per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento. 3. Qualora la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna non sarà applicata alcuna penalità. 4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione è cumulabile. 5. Nel caso di cui all', comma 1, lettera c), sarà sottoposto alla penalità pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, fatto salvo quanto previsto negli e seguenti. 6. Nel caso di cui all', comma 1, lettera d), alla penalità fissa del cinque per cento. 7. Nel caso di cui all', comma 1, lettera e), alla penalità progressiva nelle seguenti proporzioni: - per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento; - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; - per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento. 8. Dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del deliberatario.
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