Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo VIII

Art. 68

Sospensione dei pagamenti

In vigore dal 28 feb 1996
1. L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
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Sospensione dei pagamenti (Art. 68 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo