Art. 1
In vigore dal 28 feb 1996
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l' del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1930 con il quale sono state approvate le condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 4 ottobre l988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa e, in particolare, gli ;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attività contrattuale e di condizioni generali d'oneri interessanti servizi di commissariato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 1995
Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-rd-1