Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo VIII

Art. 67

Anticipazioni e pagamenti in conto

In vigore dal 28 feb 1996
1. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalità indicati dalle leggi vigenti. 2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all', primo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato.
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Anticipazioni e pagamenti in conto (Art. 67 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo