Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo VIII
Art. 67
Anticipazioni e pagamenti in conto
In vigore dal 28 feb 1996
1. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalità indicati dalle leggi vigenti.
2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all', primo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-67