Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 48
Decisioni della commissione di primo collaudo
In vigore dal 28 feb 1996
1. La commmissione di collaudo può accettare le provviste e i materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibili.
2. Potranno essere dichiarati rivedibili quei materiali e quelle forniture che risultino con imperfezioni di lieve entità e perciò non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre quando si giudichi che gli stessi possano essere riportati alle condizioni volute.
3. Le deliberazioni di primo collaudo, quando non sono di accettazione, non divengono esecutive se non quando sia scaduto il periodo di tempo durante il quale il fornitore può presentare domanda di appello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-48