Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 50

Secondo collaudo

In vigore dal 28 feb 1996
1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, e ad eccezione dei particolari casi di seguito specificati, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo, per la quale sia stato proposto appello, sarà deferito alla "Commissione centrale pei collaudi in appello", con sede in Roma, giusta l' del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. 2. All'uopo, ove il fornitore intenda appellarsi, deve entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo - presentare un ricorso particolareggiato, seguendo le modalità previste dall', sulla prescritta carta bollata, all'autorità che ha partecipato la decisione; detta autorità invierà il ricorso alla commissione di cui sopra unendovi copia della deliberazione contestata e degli eventuali documenti illustrativi.
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